Regolazioni avanzate?

Oggi, per avere l’aliquota del 65% in caso di ecobonus per l’installazione di caldaie a condensazione occorre che questa sia dotata di regolazione di classe V, VI od VIII.

Peccato che queste regolazioni abbiano qualche “problemino”:

  • in connessione con le valvole termostatiche, alzano la temperatura di ritorno riducendo la condensazione;
  • vanno in conflitto con qualsiasi regolazione per singolo ambiente in quanto pretendono di asservire l’intero impianto ad un singolo punto di regolazione della temperatura ambiente;
  • per la regolazione di classe VIII non è detto sapere cosa sia la “aggregazione dei segnali di misura” citata dalla comunicazione 2014/C 207/02; abbiamo cercato nei listini di vari produttori ma non troviamo alcun “aggregatore” di segnali…
  • a prescindere da quanto sopra, in base alla legislazione italiana in vigore queste regolazioni possono essere utilizzate solo in “quasi monolocali”.

Forse era più logico aumentare l’aliquota quando la caldaia a condensazione abbia caratteristiche o sistemi di regolazione tali da favorire lo sfruttamento della condensazione, come, per esempio:

  • idoneità a funzionare con salti termici fra mandata e ritorno maggiori di 20 °C, cosa che può permettere la connessione diretta della caldaia all’impianto senza interposizione di un separatore idraulico;
  • presenza di un sistema controllo della pompa primaria tale da mantenere un salto termico di 20 °C, essenziale in presenza di separatore idraulico o di scambiatore.

Il DPR 412/93 laddove richiedeva la regolazione per singolo ambiente ed il DM del 2007 che definiva la “messa a punto della rete di distribuzione”, erano anni luce più avanti di queste “tecnologie avanzate” e dei vari regolamenti e decreti che le prevedono.

Per tutti i dettagli su questa vicenda, consultate la circolare ANTA di Giugno 2018, disponibile per i soci.

Il testo “unico” dell’ambiente

… era tale all’inizio ma ora è diventato impossibile navigare nelle innumerevoli modifiche, alcune delle quali problematiche.

Perché ne parliamo? Forse ce ne siamo dimenticati ma quando asseveriamo la conformità di un intervento oggetto di “superbonus” a tutte le leggi vigenti in materia di efficienza energetica e sicurezza, forse dovremmo verificare anche che l’intervento rispetti i requisiti del TU ambiente se l’intervento comprende l’installazione di una caldaia avente potenza superiore a 35 kW …

E allora vengono fuori tutte le incongruenze ed i problemi di questa legge, anche se i requisiti del TU ambiente vanno rispettati anche senza “superbonus”.

Ricordiamo che il T.U. dell’ambiente crea tre problemi a tutti gli impianti oltre i 35 kW:

  • il dover rispettare caratteristiche tecniche elencate nell’allegato, molte delle quali discutibili, poco appropriate oppure obsolete;
  • garantire il rispetto di limiti di emissione, con una procedura a dir poco confusa;
  • procedure comunicative pesanti (ad esempio comunicazione preventiva delle modifiche del generatore di calore).

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, limitatamente agli impianti termici civili a gas, ci ha messo una pezza l’art. 73 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221 che consente di non applicare le prescrizioni tecniche del 152 quando sia applicabile (ed applicata!) la UNI 11528.

Legge 28.12.2015 n. 221

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali. (16G00006) (GU Serie Generale n.13 del 18-01-2016)

Art. 73 Disposizioni in materia di impianti termici civili alimentati da gas combustibili 1. Le disposizioni in materia di requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici civili, di cui alla parte II dell’allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano agli impianti alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528, fatta eccezione per quelle di cui al numero 5, “Apparecchi indicatori”.

Come si può vedere hanno salvato gli apparecchi indicatori: due manometri, uno sul condotto dis carico fumi ed uno nel focolare… Giudicate voi l’utilità.

Rimangono fermi i problemi relativi al rispetto delle emissioni ed alle procedure comunicative.

A dire il vero, le procedure richieste sono talmente farraginose che sin dalla pubblicazione del 152/2006 sono state quasi sempre ignorate, tanto che il testo del Dlgs è stato più volte modificato in proposito, apparentemente senza successo.

I Soci Anta troveranno tutti i dettagli del caso nella circolare ANTA di giugno 2018 (menù soci).

Chi lo dice lo faccia…

Prima di emettere una legge o una norma tecnica, l’autore dovrebbe essere obbligato ad applicarla in prima persona, senza aiutini…

Corollario: invece di tante FAQ, perchè il MISE, l’ENEA, l’ADE non pubblicano degli esempi di documentazione completamente compilata per un certo numero di casi tipici?

Il decalogo del 110%

Volete approfittare dell’occasione del 110%?

Per non rischiare di farvi del male, Vi suggeriamo il nostro “decalogo”.

  1. Prima di iniziare, verificate la regolarità edilizia del Vostro edificio
  2. Analizzate le opere fattibili e realmente incentivabili ed eventualmente usate anche altri incentivi dove non arriva il 110%
  3. Se dovete fare opere edili o di coibentazione, prenotate subito l’impresa
  4. Valutate attentamente e realisticamente i tempi necessari ed i rischi in caso di sforamento
  5. Fate fare il computo metrico fin dall’inizio. Ricordate che un intervento è conveniente anche se «quasi gratuito»
  6. Fate fare un progetto vero, analizzate bene le conseguenze delle opere
  7. Fate fare una direzione lavori vera, con molte visite in cantiere
  8. Affidatevi a professionisti ed imprese conosciute e di esperienza. Girate alla larga dagli operatori improvvisati, mordi e fuggi, che stanno spuntando come i funghi
  9. Valutate la cessione del credito e lo sconto in fattura
  10. Individuate una figura di riferimento, un super direttore lavori, che segua tutta la realizzazione dell’opera, dall’ideazione alla consegna.

Tecnologie valide

La validità di un tecnologia è inversamente proporzionale al numero degli obblighi di legge ed all’entità degli incentivi per riuscire ad imporla.

Corollario: quando l’incentivo arriva al 110% …

Il 110%, perchè non parte?

É già trascorsa la metà dell’orizzonte temporale originale e la verità è che siamo ancora al palo.

VARIABILITÀ DELLE REGOLE: in 8 mesi ci sono già stati numerosi interventi legislativi molto impattanti, in primis il computo metrico

DUBBI APPLICATIVI: edifici intrecciati, indipendenza funzionale, assetti proprietari particolari, ruderi con stufa, demolizioni e ricostruzioni…

INCERTEZZA DI RIFERIMENTI CRITICI: dove trovo i miei materiali nei prezziari? Il consiglio europeo ha approvato la proroga?

COMPLICAZIONE BUROCRATICA

… e chi trova l’impresa per fare i lavori in tempo?