… era tale all’inizio ma ora è diventato impossibile navigare nelle innumerevoli modifiche, alcune delle quali problematiche.
Perché ne parliamo? Forse ce ne siamo dimenticati ma quando asseveriamo la conformità di un intervento oggetto di “superbonus” a tutte le leggi vigenti in materia di efficienza energetica e sicurezza, forse dovremmo verificare anche che l’intervento rispetti i requisiti del TU ambiente se l’intervento comprende l’installazione di una caldaia avente potenza superiore a 35 kW …
E allora vengono fuori tutte le incongruenze ed i problemi di questa legge, anche se i requisiti del TU ambiente vanno rispettati anche senza “superbonus”.
Ricordiamo che il T.U. dell’ambiente crea tre problemi a tutti gli impianti oltre i 35 kW:
- il dover rispettare caratteristiche tecniche elencate nell’allegato, molte delle quali discutibili, poco appropriate oppure obsolete;
- garantire il rispetto di limiti di emissione, con una procedura a dir poco confusa;
- procedure comunicative pesanti (ad esempio comunicazione preventiva delle modifiche del generatore di calore).
Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, limitatamente agli impianti termici civili a gas, ci ha messo una pezza l’art. 73 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221 che consente di non applicare le prescrizioni tecniche del 152 quando sia applicabile (ed applicata!) la UNI 11528.
Legge 28.12.2015 n. 221
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali. (16G00006) (GU Serie Generale n.13 del 18-01-2016)
Art. 73 Disposizioni in materia di impianti termici civili alimentati da gas combustibili 1. Le disposizioni in materia di requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici civili, di cui alla parte II dell’allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano agli impianti alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528, fatta eccezione per quelle di cui al numero 5, “Apparecchi indicatori”.
Come si può vedere hanno salvato gli apparecchi indicatori: due manometri, uno sul condotto dis carico fumi ed uno nel focolare… Giudicate voi l’utilità.
Rimangono fermi i problemi relativi al rispetto delle emissioni ed alle procedure comunicative.
A dire il vero, le procedure richieste sono talmente farraginose che sin dalla pubblicazione del 152/2006 sono state quasi sempre ignorate, tanto che il testo del Dlgs è stato più volte modificato in proposito, apparentemente senza successo.
I Soci Anta troveranno tutti i dettagli del caso nella circolare ANTA di giugno 2018 (menù soci).